Art. 6.
(Modifiche e abrogazioni).

      1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

 

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decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere».

      2. La legge 14 aprile 1982, n. 164, e successive modificazioni, è abrogata.