1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
«Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore per adeguare il proprio genere di appartenenza anagrafica alla propria identità di genere».
2. La legge 14 aprile 1982, n. 164, e successive modificazioni, è abrogata.